CAPO II

 Società ed enti commerciali

Art. 95 Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.

Art. 96 Dividendi esteri

1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.

1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione.

Art. 96-bis. Dividendi distribuiti da società non residenti

1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) di tale comma.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:

a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;

c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;

selskabsskat in Danimarca;

Korperschaftsteuer in Germania;

phóros eisodématos Nomikón prosópon kerdoskopikoú charaktéra in Grecia;

impuesto sobre sociedades in Spagna;

impôt sur les sociétés in Francia;

corporation tax in Irlanda;

impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;

vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;

corporation tax nel Regno Unito,

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.

2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.

7. Abrogato

Art. 97 Soprapprezzi di emissione e interessi di conguaglio

1. I soprapprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.

Art. 98 Prestiti obbligazionari

1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

Art. 99 Annullamento di azioni proprie

1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.

Art. 100 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Art. 101 Abrogato

Art. 102 Riporto delle perdite

1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.

1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Art. 103 Imprese di assicurazione

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.

2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.

4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.

Art. 103-bis. Enti creditizi e finanziari

1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.

Art. 104 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:

a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro;

b) delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo;

c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.

2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76, nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis.

Art. 105 Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti

1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi:

a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3;

b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.

2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis.

4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1:

1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma;

2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.

5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).

6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati:

1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio;

2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.

7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3 bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.

8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.

Art. 105-bis Versamenti integrativi

1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 106 Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali

1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà, si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.

Art. 106-bis Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo

1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.

Art. 107 Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio

1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44.

3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'articolo 94.

 

 

NOTE