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Approfondimenti · Diritto e fiscalità del patrimonio

Il trust in Italia: che cos’è, come funziona e come si tassa dopo la riforma del 2025

Un estratto, in forma semplice e con figure e tabelle, dallo studio «Il Trust in Italia – un’analisi multipla di casi di studio», aggiornato alle novità normative e fiscali più recenti.

Dott. Salvatore SalernoDott. Salvatore Salerno
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, n° 430 Sez. A · Revisore Legale
•Aggiornato a ottobre 2026 •Lettura: 12 minuti

In breve

  • Il trust è un istituto di origine anglosassone: un disponente affida beni a un trustee, che li amministra nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo. L’Italia lo riconosce dal 1992 grazie alla Convenzione dell’Aja.
  • Il suo effetto tipico è la segregazione patrimoniale: i beni in trust non rispondono dei debiti personali del disponente, del trustee e dei beneficiari. Lo scudo però non vale contro i creditori frodati, la legittima degli eredi e le norme di ordine pubblico.
  • Ai fini delle imposte sui redditi il trust è soggetto IRES (aliquota 24%), oppure «trasparente» se i beneficiari del reddito sono individuati. Un trust in cui il disponente conserva di fatto il controllo è fiscalmente inesistente.
  • Dal 1° gennaio 2025 l’imposta di donazione e successione si paga di regola all’uscita, quando i beni arrivano ai beneficiari (art. 4-bis del Testo unico), con la possibilità di optare per il pagamento anticipato al momento del conferimento. Dal 12 agosto 2026 l’opzione copre anche le imposte ipotecaria e catastale.
  • Resta decisivo un atto istitutivo scritto bene e un trustee davvero autonomo: è su questo che si gioca la tenuta civilistica e fiscale dello strumento.

01Che cos’è un trust

«Trust» in inglese significa fiducia. È il rapporto con cui un soggetto, il disponente, trasferisce beni o diritti a un altro soggetto, il trustee, perché li amministri nell’interesse di uno o più beneficiari oppure per realizzare uno scopo determinato.

L’istituto nasce nell’Inghilterra medievale, dalla giurisdizione «di equità» del Cancelliere del Re: i crociati in partenza affidavano i propri beni a persone di fiducia con l’obbligo di custodirli e restituirli al ritorno, o di consegnarli agli eredi. Quello che all’inizio era un obbligo morale divenne, con il tempo, un obbligo giuridico pieno.

Il trust si regge su due atti collegati, che possono anche stare nello stesso documento: l’atto istitutivo, con cui il disponente detta le regole (scopo, beneficiari, poteri del trustee, durata, legge regolatrice) e l’atto dispositivo, con cui i beni passano effettivamente al trustee. Il trust non è un contratto né crea un nuovo soggetto giuridico: è un atto unilaterale del disponente, che non richiede alcun corrispettivo.

Nel diritto anglosassone la proprietà si «sdoppia»: il trustee ha la proprietà formale (legal estate), il beneficiario quella sostanziale (equitable estate). È un’idea estranea al nostro ordinamento, nel quale su un bene esiste un solo diritto di proprietà; per questo in Italia il trust viene letto come un patrimonio destinato e separato, intestato al trustee ma distinto da tutto il resto del suo patrimonio.

Settlor
Disponente

Istituisce il trust e vi trasferisce i beni. Da quel momento ne perde la proprietà e il controllo.

→
Trustee
Trustee

Diventa titolare dei beni e li amministra secondo l’atto istitutivo. I beni formano un patrimonio separato dal suo.

→
Beneficiary
Beneficiari

Ricevono i redditi e, alla fine, i beni. Possono vigilare sul trustee e agire contro di lui.

Protector
Guardiano (facoltativo)

Persona di fiducia del disponente: controlla il trustee, può porre il veto sulle scelte più importanti, nominarlo o revocarlo.

Il fondo in trust (immobili, partecipazioni, denaro, titoli, opere d’arte) resta «marchiato»: non si confonde con il patrimonio di nessuno dei tre soggetti.
Figura 1. Lo schema essenziale del trust. Il trustee è l’unica figura giuridicamente necessaria: senza trustee il trust non esiste.

02Come il trust è entrato in Italia

Il nostro codice civile non disciplina il trust. L’istituto è entrato nell’ordinamento per via internazionale: la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dall’Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992. L’Italia è stata tra i primi Paesi di civil law a ratificarla, senza alcuna riserva.

La Convenzione non crea un «trust italiano»: obbliga lo Stato a riconoscere i trust istituiti volontariamente e provati per iscritto secondo una legge straniera che li preveda (inglese, di Jersey, di San Marino e così via). Da qui la figura, tipicamente nostra, del trust interno: disponente, trustee, beneficiari e beni tutti italiani, ma regolati da una legge straniera scelta nell’atto istitutivo. Dopo un lungo dibattito, dottrina e giurisprudenza ne hanno riconosciuto la validità.

Il riconoscimento ha però limiti invalicabili (artt. 13, 15, 16 e 18 della Convenzione): il trust non può ledere la legittima degli eredi, aggirare le norme imperative sui trasferimenti e sulle garanzie reali, sottrarsi alle azioni revocatorie a tutela dei creditori, alterare gli effetti patrimoniali del matrimonio, né contrastare l’ordine pubblico. L’art. 19, infine, lascia a ciascuno Stato piena competenza in materia fiscale: ed è proprio sul terreno fiscale che l’Italia ha costruito, un pezzo alla volta, la propria disciplina.

  • 1985Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.
  • 1989
    1992
    Legge 364/1989: l’Italia ratifica la Convenzione, in vigore dal 1° gennaio 1992.
  • 2006Art. 2645-ter c.c. (atti di destinazione) e patto di famiglia; il D.L. 262/2006 reintroduce l’imposta di successione e donazione, estesa ai «vincoli di destinazione».
  • 2007Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 74-76): il trust diventa soggetto IRES; nascono trust «trasparenti» e «opachi». Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E/2007 e 3/E/2008.
  • 2010Circolare 61/E: il trust «interposto» è fiscalmente inesistente.
  • 2016Legge «Dopo di noi» (L. 112/2016): esenzioni per i trust a favore di persone con disabilità grave.
  • 2019La Cassazione (tra le altre, ordinanze n. 1131, 16699 e 19167 del 2019) afferma che l’imposta di donazione si paga all’uscita dei beni, non all’ingresso. Il D.L. 124/2019 tassa in capo ai beneficiari italiani le attribuzioni dei trust opachi esteri in paradisi fiscali.
  • 2022Circolare 34/E del 20 ottobre 2022: l’Agenzia adotta la tassazione in uscita e sistematizza interposizione, monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE.
  • 2024
    2025
    D.Lgs. 139/2024 (riforma dell’imposta di successione e donazione): nuovo art. 4-bis del Testo unico, in vigore dal 1° gennaio 2025. Circolare 3/E del 16 aprile 2025.
  • 2026D.Lgs. 148/2026 (correttivo «omnibus», in vigore dal 12 agosto 2026, art. 13): l’opzione per la tassazione anticipata si estende alle imposte ipotecaria e catastale.
  • 2027Dal 1° gennaio 2027 le regole passano, senza cambiare nella sostanza, nel nuovo Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, art. 90), che sostituisce l’art. 4-bis.
Figura 2. Le tappe del trust in Italia: in rosso quelle che hanno cambiato davvero le regole.

03I protagonisti

Quattro figure, di cui una sola indispensabile. Conoscerne poteri e doveri è il modo migliore per capire se un trust è costruito bene.

D
Settlor

Il disponente

Persona fisica o società, con piena capacità di agire. Istituisce il trust, vi trasferisce i beni e fissa le regole.

Deve spogliarsi davvero dei beni: può al più orientare il trustee con «lettere di desideri» non vincolanti. Se conserva il controllo, il trust è simulato (sham trust) e fiscalmente inesistente.

T
Trustee

Il trustee

Unica figura necessaria. Diventa proprietario dei beni ma li amministra solo per lo scopo del trust, con diligenza e imparzialità.

Deve tenere i beni separati dai propri, tenere la contabilità, rendere il conto, assolvere gli obblighi fiscali. Risponde personalmente per dolo o colpa grave. Può essere revocato e sostituito.

B
Beneficiary

I beneficiari

Indicati per nome o per categoria (ad esempio «i discendenti»), anche nominati in seguito. Possono essere beneficiari del reddito, del patrimonio finale o di entrambi.

Possono chiedere i rendiconti, vigilare e agire in giudizio contro il trustee per le violazioni (breach of trust); possono rinunciare alla posizione o, se l’atto lo consente, cederla.

G
Protector

Il guardiano

Figura facoltativa ma ormai di prassi: una persona di fiducia del disponente che vigila sul trustee.

Può esercitare il veto sulle scelte più importanti, nominare e revocare il trustee, in alcuni casi modificare la lista dei beneficiari. Attribuirgli troppi poteri riporta il trust verso il mandato, con rischio di riqualificazione.

Disponente e beneficiario possono coincidere (trust autodichiarato): è la configurazione più delicata, guardata con sospetto dalla giurisprudenza e dall’Amministrazione finanziaria proprio perché il distacco dai beni è meno evidente.

04La segregazione patrimoniale

È l’effetto che rende il trust interessante. I beni conferiti escono dal patrimonio del disponente ed entrano in quello del trustee, ma vi restano come massa distinta: non rispondono dei debiti personali del disponente, del trustee né dei beneficiari, non cadono nella successione del trustee, non entrano nella sua eventuale liquidazione giudiziale. Rispondono soltanto delle obbligazioni assunte dal trustee per la gestione del trust stesso (art. 2 e art. 11 della Convenzione).

Creditori del disponenteper debiti sorti dopo il conferimento✕
Creditori del trusteeper i suoi debiti personali✕
Trust fund
Il fondo in trust

Patrimonio separato, intestato al trustee, vincolato allo scopo. Risponde solo dei debiti della gestione del trust.

✕ = non possono aggredire i beni in trust
Creditori dei beneficiarifinché i beni restano nel trust✕
Eredi del trusteei beni non entrano nella sua successione✕
Figura 3. Lo «scudo» del trust. Lo scudo non è assoluto: non protegge dagli atti compiuti in frode ai creditori, non comprime la legittima e cede davanti alle norme di ordine pubblico.
Dove lo scudo non arriva
  • Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): il conferimento in trust è un atto a titolo gratuito; se pregiudica un creditore anteriore può essere dichiarato inefficace nei suoi confronti, entro cinque anni dall’atto, senza che occorra provare la malafede del trustee.
  • Revocatoria nella crisi d’impresa: gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni prima della liquidazione giudiziale sono inefficaci di diritto (art. 163 del Codice della crisi, già art. 64 legge fallimentare).
  • Successione necessaria: i legittimari lesi possono agire in riduzione; il trust non è uno strumento per diseredare.
  • Trust simulato: se il disponente continua a comportarsi da proprietario, il trust è nullo per simulazione e, sul piano fiscale, viene ignorato.

05Trust e gli altri strumenti di protezione del patrimonio

L’ordinamento italiano conosce altri istituti che separano una parte del patrimonio da un’altra. Ognuno ha un perimetro preciso; il trust è quello più flessibile, ma anche quello che richiede maggiore cura nella costruzione.

StrumentoChi può usarloBeni ammessiDurata e vincoliProtezione dai creditoriChi gestisce
TrustChiunque: persone fisiche, società, enti; anche single e conviventiQualsiasi bene o diritto: immobili, quote, denaro, titoli, opere d’arteStabilita dall’atto; scopo libero purché lecitoPiena, salvo revocatoria e legittimaIl trustee, con regole dettate dal disponente
Fondo patrimoniale
art. 167 c.c.
Solo coniugi (o un terzo a loro favore)Immobili, mobili registrati, titoli di creditoDura quanto il matrimonio (oltre, se vi sono figli minori); solo «bisogni della famiglia»Limitata: solo per debiti estranei ai bisogni familiari, se il creditore lo sapevaI coniugi, con le regole della comunione
Vincolo di destinazione
art. 2645-ter c.c.
Chiunque, per interessi meritevoli di tutelaSolo immobili e mobili registratiMassimo 90 anni o la vita del beneficiario; serve sempre un beneficiarioBuona, ma la norma non regola la gestioneIl conferente stesso o un gestore; «un frammento di trust»
Patto di famiglia
artt. 768-bis ss. c.c.
L’imprenditore verso i discendentiSolo azienda o partecipazioni societarieTrasferimento immediato; gli altri legittimari vanno liquidatiNessuna segregazione: l’azienda passa al discendente e risponde dei suoi debitiIl discendente assegnatario
Intestazione fiduciaria
L. 1966/1939
Chiunque, tramite società fiduciariaPartecipazioni, strumenti finanziariMandato revocabile; riservatezza verso i terziNessuna: il fiduciante resta proprietario e i suoi creditori possono agireLa fiduciaria su istruzioni del fiduciante
Polizza vita
art. 1923 c.c.
ChiunqueSolo denaro (premi)Fino alla scadenza o al decessoLe somme dovute sono impignorabili, salva la revocatoria dei premiLa compagnia di assicurazione

Tabella 1. Confronto tra gli strumenti di separazione patrimoniale. Il patto di famiglia e l’intestazione fiduciaria servono ad altro (passaggio generazionale e riservatezza) e non «blindano» i beni.

06A cosa serve, in pratica

  • Famiglia e successione. Garantire un reddito al coniuge e il capitale ai figli, differire l’attribuzione ai nipoti, tenere unito un patrimonio immobiliare che altrimenti verrebbe frazionato, evitare liti tra eredi affidando a un trustee il ruolo che avrebbe un esecutore testamentario.
  • Passaggio generazionale dell’impresa. Le partecipazioni passano al trustee, che le vota secondo le istruzioni del fondatore e, a tempo debito, le attribuisce al discendente più adatto, riservando agli altri solo i benefici economici. È l’impiego più studiato nella tesi da cui è tratto questo articolo (holding di famiglia, quote ereditarie, trust «Costellazione»).
  • Tutela dei soggetti deboli. Il trust «Dopo di noi» (L. 112/2016) assicura cura e assistenza a una persona con disabilità grave quando i genitori non ci saranno più, con un regime fiscale di favore.
  • Garanzia e liquidazione. Beni affidati a un trustee a garanzia di un finanziamento o per liquidare ordinatamente un patrimonio a favore dei creditori.
  • Conflitti di interesse. Il blind trust di chi assume cariche pubbliche: il patrimonio viene gestito «alla cieca» per la durata dell’incarico.

07Le imposte sui redditi

Dal 2007 il trust è un soggetto passivo IRES (art. 73 del TUIR), come gli enti commerciali e non commerciali. Deve dotarsi di codice fiscale, tenere le scritture contabili, presentare la dichiarazione dei redditi e, se esercita un’attività commerciale, avere la partita IVA. Tutti gli adempimenti ricadono sul trustee. Come viene tassato il reddito dipende però da un criterio semplice: esistono o no beneficiari con il diritto attuale di pretendere il reddito?

Tipo di trustQuando ricorreChi paga le imposte sul redditoCome
TrasparenteI beneficiari del reddito sono individuati e hanno diritto di pretenderlo dal trusteeI beneficiariIl reddito è imputato loro per trasparenza, nelle quote dell’atto o in parti uguali, come reddito di capitale (art. 44, lett. g-sexies, TUIR), soggetto a IRPEF progressiva. Il trust non paga IRES su quella parte.
OpacoBeneficiari non individuati, indicati per categoria o senza diritto attuale al redditoIl trustIRES al 24% sul reddito determinato con le regole degli enti commerciali o non commerciali. Le successive attribuzioni ai beneficiari non sono tassate di nuovo.
MistoParte del reddito è accantonata, parte distribuita a beneficiari individuatiTrust e beneficiariLa parte accantonata sconta l’IRES in capo al trust, quella distribuita è imputata ai beneficiari.
Opaco estero in Stato a fiscalità privilegiataTrust stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata (art. 13 D.L. 124/2019)I beneficiari residenti in ItaliaLe attribuzioni ricevute sono reddito di capitale; se non si riesce a distinguere reddito e patrimonio, tutto l’importo si presume reddito.
InterpostoIl disponente (o il beneficiario) conserva di fatto il controllo dei beniIl disponenteIl trust è fiscalmente inesistente: i redditi restano tassati in capo a chi ha il controllo, secondo la natura di ciascun reddito.

Tabella 2. La tassazione dei redditi del trust (TUIR, art. 73 e art. 44; circolari 48/E/2007, 61/E/2010 e 34/E/2022).

Quando il Fisco non riconosce il trust: i segnali di interposizione

L’Agenzia delle Entrate (circolari 43/E/2009, 61/E/2010 e 34/E/2022) considera inesistente, ai fini delle imposte sui redditi, il trust in cui, per clausola o per fatto, accade almeno una di queste cose:

  • il disponente o il beneficiario possono far cessare il trust a proprio piacimento, o il disponente può nominare se stesso beneficiario;
  • il trustee non può esercitare i propri poteri senza il consenso del disponente o dei beneficiari, o deve seguirne le indicazioni nella gestione;
  • il disponente può cambiare i beneficiari, attribuire beni o redditi, concedere prestiti a persone da lui scelte;
  • il beneficiario ha diritto di ottenere in ogni momento attribuzioni di patrimonio dal trustee.

Conferimento e cessione dei beni

Il trasferimento in trust di beni non d’impresa, senza corrispettivo, non produce reddito imponibile né per il disponente né per il trust: il trustee eredita il costo fiscale dei beni. Se invece un imprenditore conferisce beni dell’impresa, la destinazione a finalità estranee genera ricavi o plusvalenze al valore normale; il conferimento di un’azienda intera può avvenire in neutralità se il trustee la assume agli stessi valori fiscali. Le cessioni compiute dal trustee durante la vita del trust seguono le regole ordinarie (plusvalenze calcolate sul costo riconosciuto in capo al disponente o sul prezzo pagato dal trust).

Trust e beni all’estero

Se il trust detiene attività estere, il trustee del trust residente e, in determinati casi, il disponente e i beneficiari devono adempiere al monitoraggio fiscale (quadro W del modello Redditi, già quadro RW) e versare, dove dovute, IVIE sugli immobili esteri e IVAFE sulle attività finanziarie estere. È uno degli adempimenti più spesso trascurati e più sanzionati.

08Imposta di donazione e successione: la svolta del 2025

È il capitolo che è cambiato di più. Per anni l’Amministrazione ha preteso l’imposta proporzionale all’ingresso, cioè al momento in cui il disponente conferiva i beni, come «costituzione di vincolo di destinazione» (D.L. 262/2006): era la posizione delle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, riportata anche nello studio da cui nasce questo articolo. La Cassazione, con un orientamento consolidatosi dal 2019, ha ribaltato quella impostazione: il conferimento al trustee non arricchisce nessuno, perché il trustee riceve i beni solo per amministrarli; l’arricchimento, e quindi l’imposta, si realizza all’uscita, quando i beni arrivano ai beneficiari. L’Agenzia si è adeguata con la circolare 34/E del 2022 e il legislatore ha infine scritto la regola nella legge.

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, attuativo della delega fiscale, ha inserito nel Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) il nuovo art. 4-bis «Trust e altri vincoli di destinazione», applicabile dal 1° gennaio 2025 e, per espressa previsione, anche ai trust già istituiti a quella data. Restano fuori dall’imposta i trust che non producono alcun arricchimento gratuito, come i trust di garanzia e quelli liquidatori. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina sarà contenuta nell’art. 90 del nuovo Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), che riunisce in un solo testo registro, successioni e donazioni, ipotecaria e catastale. Ecco come funziona.

Regola

Tassazione «in uscita»

  1. Atto istitutivo e conferimento: imposta di registro in misura fissa; nessuna imposta proporzionale.
  2. Durante il trust: nessuna imposta di donazione.
  3. Attribuzione ai beneficiari: si applicano aliquote e franchigie vigenti in quel momento, sul valore dei beni a quella data, guardando al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario. Il beneficiario denuncia il trasferimento e autoliquida l’imposta.
Vantaggio: si paga solo quando e se i beni arrivano davvero a qualcuno. Rischio: norme e valori futuri sono ignoti.
Opzione

Tassazione «in entrata»

  1. Chi sceglie: il disponente oppure, nel trust testamentario, il trustee, a ogni conferimento o all’apertura della successione.
  2. Come si calcola: valore dei beni e rapporto disponente-beneficiario al momento del conferimento. Se la categoria dei beneficiari non è determinabile, aliquota più alta (8%) senza franchigia.
  3. Effetto: le successive attribuzioni ai beneficiari della stessa categoria non sono più tassate. Dal 12 agosto 2026 l’opzione copre anche le imposte ipotecaria e catastale.
Vantaggio: certezza sulle regole e sui valori di oggi. Rischio: nessun rimborso se i beni perdono valore o se il beneficiario finale appartiene a un’altra categoria.
Figura 4. I due percorsi dell’art. 4-bis del Testo unico successioni e donazioni (D.Lgs. 139/2024, come integrato dal D.Lgs. 148/2026).

Aliquote e franchigie

La riforma non ha toccato aliquote e franchigie, che restano quelle degli artt. 7 e 56 del Testo unico e si applicano guardando al rapporto tra disponente e beneficiario (non tra disponente e trustee).

BeneficiarioFranchigia (per beneficiario)Aliquota sull’eccedenza
Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori)1.000.000 €4%
Fratelli e sorelle100.000 €6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° gradonessuna6%
Altri soggetti (e beneficiari di categoria non determinabile, in caso di opzione)nessuna8%
Beneficiario con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3)1.500.000 €secondo il grado di parentela

Tabella 3. Imposta di donazione e successione: aliquote e franchigie (artt. 7 e 56 D.Lgs. 346/1990). Agli immobili si aggiungono le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%), fisse se il beneficiario ha i requisiti «prima casa».

Tre regole di favore da conoscere
  • Aziende e partecipazioni (art. 3, c. 4-ter): il trasferimento a coniuge e discendenti è esente se i beneficiari proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni e lo dichiarano nell’atto; per le società di capitali occorre che con il trasferimento si acquisisca o si integri il controllo. L’Agenzia ammette l’esenzione anche nel trust, se è irrevocabile, non discrezionale, dura almeno cinque anni e ha come beneficiari finali coniuge o discendenti. Resta aperto il dubbio sul coordinamento con l’opzione per la tassazione in entrata: in questi casi conviene non optare senza una valutazione specifica.
  • Trust «Dopo di noi» (L. 112/2016, art. 6): i conferimenti a favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta di successione e donazione, con imposte ipotecaria e catastale e di registro in misura fissa, alle condizioni di legge. L’art. 4-bis lo conferma espressamente.
  • Ritorno dei beni al disponente: se il trust si scioglie e i beni tornano a chi li aveva conferiti, non c’è arricchimento e non si paga l’imposta di donazione, né si realizza un reddito imponibile (risposta a interpello n. 146 del 16 luglio 2026, in linea con la risposta n. 165/2024 e con Cass. ord. n. 31857/2023).

09Le novità 2025–2026 in sintesi

1° gennaio 2025D.Lgs. 139/2024
Entra in vigore l’art. 4-bis: tassazione in uscita come regola, opzione per l’entrata, applicazione anche ai trust già esistenti. Il trustee del trust testamentario è tenuto alla dichiarazione di successione (art. 28). L’imposta di successione si autoliquida.
13 febbraio 2025Provvedimento AE
Aggiornati modello e istruzioni della dichiarazione di successione: documenti da allegare e «parte riservata al trust» per il trust testamentario, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sui beni conferiti.
16 aprile 2025Circolare 3/E
Primi chiarimenti dell’Agenzia sulla riforma: decorrenza, autoliquidazione (versamento entro 90 giorni dal termine della dichiarazione), controlli entro due anni, liberalità indirette.
21 maggio 2026Corte di Giustizia UE
Sentenza nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24 (Across Fiduciaria e a.), su rinvio del Consiglio di Stato: confermata la validità delle norme europee sul Registro dei titolari effettivi (direttiva 2015/849, art. 31), che riguardano anche i trust e i mandati fiduciari; l’accesso ai dati richiede un interesse legittimo. Il registro italiano resta sospeso fino alla decisione del Consiglio di Stato (udienza fissata a maggio 2027): chi amministra un trust deve tenersi pronto a comunicare i titolari effettivi (disponente, trustee, guardiano, beneficiari).
16 luglio 2026Risposta n. 146
Scioglimento anticipato del trust con ritorno delle quote al disponente: manca il trasferimento di ricchezza, quindi niente imposta di donazione né plusvalenza tassabile.
12 agosto 2026D.Lgs. 148/2026
Il correttivo «omnibus» (art. 13) riscrive il comma 3 dell’art. 4-bis: l’opzione per il pagamento anticipato vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, così l’intero carico indiretto del trust può essere definito al conferimento. La stessa modifica è riportata nell’art. 90 del nuovo Testo unico.
1° gennaio 2027D.Lgs. 123/2025
Entra in applicazione il nuovo Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti: l’art. 4-bis è abrogato e sostituito dall’art. 90, di contenuto identico; aliquote e franchigie passano negli artt. 93 e 133.

10Conclusioni

A trent’anni dalla ratifica della Convenzione dell’Aja il trust non è più un corpo estraneo: è uno strumento riconosciuto dai giudici, regolato dal Fisco e sempre più usato dalle famiglie e dalle imprese italiane. Lo studio dei casi concreti — il patrimonio di famiglia, la holding e il passaggio generazionale, le quote ereditarie, i figli beneficiari — mostra che il trust riesce dove gli strumenti tradizionali si fermano: protegge, pianifica e tiene insieme ciò che la successione frazionerebbe.

La riforma del 2025 ha reso la fiscalità più razionale e, per la prima volta, prevedibile: chi conferisce oggi sa che pagherà all’uscita, oppure può scegliere di chiudere la partita subito con le regole di oggi. Ma nessuna norma sostituisce la qualità dell’atto istitutivo e l’autonomia reale del trustee: un trust scritto per conservare il controllo al disponente è fragile in giudizio e inesistente per il Fisco. La scelta tra tassazione in uscita e in entrata, l’uso dell’esenzione per aziende e partecipazioni, il coordinamento con il monitoraggio fiscale e con il registro dei titolari effettivi richiedono una valutazione caso per caso, con il concorso di competenze legali, notarili e fiscali.

Dott. Salvatore Salerno

Dott. Salvatore Salerno

Dottore in Economia Aziendale, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n° 430, Sezione A. Revisore Legale. Fondatore dello Studio Salerno e di Studio Salerno & Partners STP. Questo articolo è tratto dalla sua tesi «Il Trust in Italia – un’analisi multipla di casi di studio», qui riletta e aggiornata alla normativa vigente.

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Fonti e riferimenti

  • Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985; legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  • Codice civile: artt. 167 ss. (fondo patrimoniale), 768-bis ss. (patto di famiglia), 1923 (assicurazione sulla vita), 2645-ter (atti di destinazione), 2901 (azione revocatoria); D.Lgs. 14/2019, art. 163 (atti a titolo gratuito).
  • TUIR (D.P.R. 917/1986): artt. 44, c. 1, lett. g-sexies, 45, c. 4-quater, 73 e 77; L. 296/2006, art. 1, commi 74-76; D.L. 124/2019, art. 13.
  • D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni e donazioni): artt. 3, c. 4-ter, 4-bis, 7, 28 e 56, come modificati dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, e dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 13 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026). D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti): artt. 90, 204 e 205, in applicazione dal 1° gennaio 2027 (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200).
  • Legge 22 giugno 2016, n. 112 («Dopo di noi»), art. 6.
  • Agenzia delle Entrate: circolari 48/E/2007, 3/E/2008, 43/E/2009, 61/E/2010, 34/E del 20 ottobre 2022, 3/E del 16 aprile 2025; provvedimento del 13 febbraio 2025; risposte a interpello n. 165/2024 e n. 146 del 16 luglio 2026.
  • Corte di Cassazione: ord. n. 1131/2019, n. 16699/2019, n. 19167/2019 e sent. n. 410/2022 (richiamate nella circolare 34/E/2022); ord. n. 8719/2021 e n. 31857/2023 (richiamate nella risposta n. 146/2026). Corte di Giustizia UE, sentenza 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24.
  • M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, CEDAM; S. Bartoli, Il trust, Giuffrè; L. Santoro, Il trust in Italia, Giuffrè.

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