Un estratto, in forma semplice e con figure e tabelle, dallo studio «Il Trust in Italia – un’analisi multipla di casi di studio», aggiornato alle novità normative e fiscali più recenti.
«Trust» in inglese significa fiducia. È il rapporto con cui un soggetto, il disponente, trasferisce beni o diritti a un altro soggetto, il trustee, perché li amministri nell’interesse di uno o più beneficiari oppure per realizzare uno scopo determinato.
L’istituto nasce nell’Inghilterra medievale, dalla giurisdizione «di equità» del Cancelliere del Re: i crociati in partenza affidavano i propri beni a persone di fiducia con l’obbligo di custodirli e restituirli al ritorno, o di consegnarli agli eredi. Quello che all’inizio era un obbligo morale divenne, con il tempo, un obbligo giuridico pieno.
Il trust si regge su due atti collegati, che possono anche stare nello stesso documento: l’atto istitutivo, con cui il disponente detta le regole (scopo, beneficiari, poteri del trustee, durata, legge regolatrice) e l’atto dispositivo, con cui i beni passano effettivamente al trustee. Il trust non è un contratto né crea un nuovo soggetto giuridico: è un atto unilaterale del disponente, che non richiede alcun corrispettivo.
Nel diritto anglosassone la proprietà si «sdoppia»: il trustee ha la proprietà formale (legal estate), il beneficiario quella sostanziale (equitable estate). È un’idea estranea al nostro ordinamento, nel quale su un bene esiste un solo diritto di proprietà; per questo in Italia il trust viene letto come un patrimonio destinato e separato, intestato al trustee ma distinto da tutto il resto del suo patrimonio.
Istituisce il trust e vi trasferisce i beni. Da quel momento ne perde la proprietà e il controllo.
Diventa titolare dei beni e li amministra secondo l’atto istitutivo. I beni formano un patrimonio separato dal suo.
Ricevono i redditi e, alla fine, i beni. Possono vigilare sul trustee e agire contro di lui.
Persona di fiducia del disponente: controlla il trustee, può porre il veto sulle scelte più importanti, nominarlo o revocarlo.
Il nostro codice civile non disciplina il trust. L’istituto è entrato nell’ordinamento per via internazionale: la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dall’Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992. L’Italia è stata tra i primi Paesi di civil law a ratificarla, senza alcuna riserva.
La Convenzione non crea un «trust italiano»: obbliga lo Stato a riconoscere i trust istituiti volontariamente e provati per iscritto secondo una legge straniera che li preveda (inglese, di Jersey, di San Marino e così via). Da qui la figura, tipicamente nostra, del trust interno: disponente, trustee, beneficiari e beni tutti italiani, ma regolati da una legge straniera scelta nell’atto istitutivo. Dopo un lungo dibattito, dottrina e giurisprudenza ne hanno riconosciuto la validità.
Il riconoscimento ha però limiti invalicabili (artt. 13, 15, 16 e 18 della Convenzione): il trust non può ledere la legittima degli eredi, aggirare le norme imperative sui trasferimenti e sulle garanzie reali, sottrarsi alle azioni revocatorie a tutela dei creditori, alterare gli effetti patrimoniali del matrimonio, né contrastare l’ordine pubblico. L’art. 19, infine, lascia a ciascuno Stato piena competenza in materia fiscale: ed è proprio sul terreno fiscale che l’Italia ha costruito, un pezzo alla volta, la propria disciplina.
Quattro figure, di cui una sola indispensabile. Conoscerne poteri e doveri è il modo migliore per capire se un trust è costruito bene.
Persona fisica o società, con piena capacità di agire. Istituisce il trust, vi trasferisce i beni e fissa le regole.
Deve spogliarsi davvero dei beni: può al più orientare il trustee con «lettere di desideri» non vincolanti. Se conserva il controllo, il trust è simulato (sham trust) e fiscalmente inesistente.
Unica figura necessaria. Diventa proprietario dei beni ma li amministra solo per lo scopo del trust, con diligenza e imparzialità.
Deve tenere i beni separati dai propri, tenere la contabilità, rendere il conto, assolvere gli obblighi fiscali. Risponde personalmente per dolo o colpa grave. Può essere revocato e sostituito.
Indicati per nome o per categoria (ad esempio «i discendenti»), anche nominati in seguito. Possono essere beneficiari del reddito, del patrimonio finale o di entrambi.
Possono chiedere i rendiconti, vigilare e agire in giudizio contro il trustee per le violazioni (breach of trust); possono rinunciare alla posizione o, se l’atto lo consente, cederla.
Figura facoltativa ma ormai di prassi: una persona di fiducia del disponente che vigila sul trustee.
Può esercitare il veto sulle scelte più importanti, nominare e revocare il trustee, in alcuni casi modificare la lista dei beneficiari. Attribuirgli troppi poteri riporta il trust verso il mandato, con rischio di riqualificazione.
Disponente e beneficiario possono coincidere (trust autodichiarato): è la configurazione più delicata, guardata con sospetto dalla giurisprudenza e dall’Amministrazione finanziaria proprio perché il distacco dai beni è meno evidente.
È l’effetto che rende il trust interessante. I beni conferiti escono dal patrimonio del disponente ed entrano in quello del trustee, ma vi restano come massa distinta: non rispondono dei debiti personali del disponente, del trustee né dei beneficiari, non cadono nella successione del trustee, non entrano nella sua eventuale liquidazione giudiziale. Rispondono soltanto delle obbligazioni assunte dal trustee per la gestione del trust stesso (art. 2 e art. 11 della Convenzione).
Patrimonio separato, intestato al trustee, vincolato allo scopo. Risponde solo dei debiti della gestione del trust.
L’ordinamento italiano conosce altri istituti che separano una parte del patrimonio da un’altra. Ognuno ha un perimetro preciso; il trust è quello più flessibile, ma anche quello che richiede maggiore cura nella costruzione.
| Strumento | Chi può usarlo | Beni ammessi | Durata e vincoli | Protezione dai creditori | Chi gestisce |
|---|---|---|---|---|---|
| Trust | Chiunque: persone fisiche, società, enti; anche single e conviventi | Qualsiasi bene o diritto: immobili, quote, denaro, titoli, opere d’arte | Stabilita dall’atto; scopo libero purché lecito | Piena, salvo revocatoria e legittima | Il trustee, con regole dettate dal disponente |
| Fondo patrimoniale art. 167 c.c. | Solo coniugi (o un terzo a loro favore) | Immobili, mobili registrati, titoli di credito | Dura quanto il matrimonio (oltre, se vi sono figli minori); solo «bisogni della famiglia» | Limitata: solo per debiti estranei ai bisogni familiari, se il creditore lo sapeva | I coniugi, con le regole della comunione |
| Vincolo di destinazione art. 2645-ter c.c. | Chiunque, per interessi meritevoli di tutela | Solo immobili e mobili registrati | Massimo 90 anni o la vita del beneficiario; serve sempre un beneficiario | Buona, ma la norma non regola la gestione | Il conferente stesso o un gestore; «un frammento di trust» |
| Patto di famiglia artt. 768-bis ss. c.c. | L’imprenditore verso i discendenti | Solo azienda o partecipazioni societarie | Trasferimento immediato; gli altri legittimari vanno liquidati | Nessuna segregazione: l’azienda passa al discendente e risponde dei suoi debiti | Il discendente assegnatario |
| Intestazione fiduciaria L. 1966/1939 | Chiunque, tramite società fiduciaria | Partecipazioni, strumenti finanziari | Mandato revocabile; riservatezza verso i terzi | Nessuna: il fiduciante resta proprietario e i suoi creditori possono agire | La fiduciaria su istruzioni del fiduciante |
| Polizza vita art. 1923 c.c. | Chiunque | Solo denaro (premi) | Fino alla scadenza o al decesso | Le somme dovute sono impignorabili, salva la revocatoria dei premi | La compagnia di assicurazione |
Tabella 1. Confronto tra gli strumenti di separazione patrimoniale. Il patto di famiglia e l’intestazione fiduciaria servono ad altro (passaggio generazionale e riservatezza) e non «blindano» i beni.
Dal 2007 il trust è un soggetto passivo IRES (art. 73 del TUIR), come gli enti commerciali e non commerciali. Deve dotarsi di codice fiscale, tenere le scritture contabili, presentare la dichiarazione dei redditi e, se esercita un’attività commerciale, avere la partita IVA. Tutti gli adempimenti ricadono sul trustee. Come viene tassato il reddito dipende però da un criterio semplice: esistono o no beneficiari con il diritto attuale di pretendere il reddito?
| Tipo di trust | Quando ricorre | Chi paga le imposte sul reddito | Come |
|---|---|---|---|
| Trasparente | I beneficiari del reddito sono individuati e hanno diritto di pretenderlo dal trustee | I beneficiari | Il reddito è imputato loro per trasparenza, nelle quote dell’atto o in parti uguali, come reddito di capitale (art. 44, lett. g-sexies, TUIR), soggetto a IRPEF progressiva. Il trust non paga IRES su quella parte. |
| Opaco | Beneficiari non individuati, indicati per categoria o senza diritto attuale al reddito | Il trust | IRES al 24% sul reddito determinato con le regole degli enti commerciali o non commerciali. Le successive attribuzioni ai beneficiari non sono tassate di nuovo. |
| Misto | Parte del reddito è accantonata, parte distribuita a beneficiari individuati | Trust e beneficiari | La parte accantonata sconta l’IRES in capo al trust, quella distribuita è imputata ai beneficiari. |
| Opaco estero in Stato a fiscalità privilegiata | Trust stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata (art. 13 D.L. 124/2019) | I beneficiari residenti in Italia | Le attribuzioni ricevute sono reddito di capitale; se non si riesce a distinguere reddito e patrimonio, tutto l’importo si presume reddito. |
| Interposto | Il disponente (o il beneficiario) conserva di fatto il controllo dei beni | Il disponente | Il trust è fiscalmente inesistente: i redditi restano tassati in capo a chi ha il controllo, secondo la natura di ciascun reddito. |
Tabella 2. La tassazione dei redditi del trust (TUIR, art. 73 e art. 44; circolari 48/E/2007, 61/E/2010 e 34/E/2022).
L’Agenzia delle Entrate (circolari 43/E/2009, 61/E/2010 e 34/E/2022) considera inesistente, ai fini delle imposte sui redditi, il trust in cui, per clausola o per fatto, accade almeno una di queste cose:
Il trasferimento in trust di beni non d’impresa, senza corrispettivo, non produce reddito imponibile né per il disponente né per il trust: il trustee eredita il costo fiscale dei beni. Se invece un imprenditore conferisce beni dell’impresa, la destinazione a finalità estranee genera ricavi o plusvalenze al valore normale; il conferimento di un’azienda intera può avvenire in neutralità se il trustee la assume agli stessi valori fiscali. Le cessioni compiute dal trustee durante la vita del trust seguono le regole ordinarie (plusvalenze calcolate sul costo riconosciuto in capo al disponente o sul prezzo pagato dal trust).
Se il trust detiene attività estere, il trustee del trust residente e, in determinati casi, il disponente e i beneficiari devono adempiere al monitoraggio fiscale (quadro W del modello Redditi, già quadro RW) e versare, dove dovute, IVIE sugli immobili esteri e IVAFE sulle attività finanziarie estere. È uno degli adempimenti più spesso trascurati e più sanzionati.
È il capitolo che è cambiato di più. Per anni l’Amministrazione ha preteso l’imposta proporzionale all’ingresso, cioè al momento in cui il disponente conferiva i beni, come «costituzione di vincolo di destinazione» (D.L. 262/2006): era la posizione delle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, riportata anche nello studio da cui nasce questo articolo. La Cassazione, con un orientamento consolidatosi dal 2019, ha ribaltato quella impostazione: il conferimento al trustee non arricchisce nessuno, perché il trustee riceve i beni solo per amministrarli; l’arricchimento, e quindi l’imposta, si realizza all’uscita, quando i beni arrivano ai beneficiari. L’Agenzia si è adeguata con la circolare 34/E del 2022 e il legislatore ha infine scritto la regola nella legge.
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, attuativo della delega fiscale, ha inserito nel Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) il nuovo art. 4-bis «Trust e altri vincoli di destinazione», applicabile dal 1° gennaio 2025 e, per espressa previsione, anche ai trust già istituiti a quella data. Restano fuori dall’imposta i trust che non producono alcun arricchimento gratuito, come i trust di garanzia e quelli liquidatori. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina sarà contenuta nell’art. 90 del nuovo Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), che riunisce in un solo testo registro, successioni e donazioni, ipotecaria e catastale. Ecco come funziona.
La riforma non ha toccato aliquote e franchigie, che restano quelle degli artt. 7 e 56 del Testo unico e si applicano guardando al rapporto tra disponente e beneficiario (non tra disponente e trustee).
| Beneficiario | Franchigia (per beneficiario) | Aliquota sull’eccedenza |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) | 1.000.000 € | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado | nessuna | 6% |
| Altri soggetti (e beneficiari di categoria non determinabile, in caso di opzione) | nessuna | 8% |
| Beneficiario con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3) | 1.500.000 € | secondo il grado di parentela |
Tabella 3. Imposta di donazione e successione: aliquote e franchigie (artt. 7 e 56 D.Lgs. 346/1990). Agli immobili si aggiungono le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%), fisse se il beneficiario ha i requisiti «prima casa».
A trent’anni dalla ratifica della Convenzione dell’Aja il trust non è più un corpo estraneo: è uno strumento riconosciuto dai giudici, regolato dal Fisco e sempre più usato dalle famiglie e dalle imprese italiane. Lo studio dei casi concreti — il patrimonio di famiglia, la holding e il passaggio generazionale, le quote ereditarie, i figli beneficiari — mostra che il trust riesce dove gli strumenti tradizionali si fermano: protegge, pianifica e tiene insieme ciò che la successione frazionerebbe.
La riforma del 2025 ha reso la fiscalità più razionale e, per la prima volta, prevedibile: chi conferisce oggi sa che pagherà all’uscita, oppure può scegliere di chiudere la partita subito con le regole di oggi. Ma nessuna norma sostituisce la qualità dell’atto istitutivo e l’autonomia reale del trustee: un trust scritto per conservare il controllo al disponente è fragile in giudizio e inesistente per il Fisco. La scelta tra tassazione in uscita e in entrata, l’uso dell’esenzione per aziende e partecipazioni, il coordinamento con il monitoraggio fiscale e con il registro dei titolari effettivi richiedono una valutazione caso per caso, con il concorso di competenze legali, notarili e fiscali.
Dottore in Economia Aziendale, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n° 430, Sezione A. Revisore Legale. Fondatore dello Studio Salerno e di Studio Salerno & Partners STP. Questo articolo è tratto dalla sua tesi «Il Trust in Italia – un’analisi multipla di casi di studio», qui riletta e aggiornata alla normativa vigente.
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Questo articolo ha finalità informative e divulgative, riflette la normativa e la prassi note alla data indicata e non costituisce consulenza professionale. Ogni situazione concreta richiede una valutazione specifica: lo Studio è a disposizione per approfondire.