L'impresa che ha avviato una composizione negoziata della crisi puo' proporre alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, dal 12 agosto 2026, anche a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni un accordo per il pagamento ridotto o dilazionato dei debiti tributari (art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi).
La circolare illustra quali debiti possono essere inclusi (compresa l'IVA) e quali restano esclusi (contributi INPS e INAIL), le due relazioni da allegare, l'ufficio a cui presentare la proposta, l'iter di valutazione dell'Agenzia delle Entrate descritto nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, i tempi da rispettare, il controllo del tribunale, il ruolo dell'esperto e le cause di risoluzione dell'accordo, con una check-list operativa per le imprese.
Circolare_accordo_transattivo_composizione_negoziata_ott2026.pdf
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