TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 153 Rilascio del titolo esecutivo.
1. Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
2. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
Art. 154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 155 Certificato di prestata cauzione.
1. Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Art. 156 Esecuzione sui beni sequestrati.
1. Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del Codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del Codice.
2. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice.
Art. 156-bis Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale.
1. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
2. La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del Codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.
Art. 157 Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.
1. L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'articolo 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
2. Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
3. Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.
Art. 158 Avviso al sequestrante.
1. Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del Codice.
Art. 159 Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni.
1. Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto dal Ministro di grazia e giustizia.
2. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
3. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.
Art. 160 Forma degli avvisi.
1. Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati [c.p.c. 498].
Art. 161 Giuramento dell'esperto e dello stimatore.
1. L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
2. L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima [c.p.c. 518].
Art. 162 Deposito del prezzo di assegnazione.
1. La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari [c.p.c. 507 ss.].
Art. 163 Ordine di cessazione della vendita forzata.
1. La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del Codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
Art. 164 Atti di trasferimento del bene espropriato.
1. Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente [c.p.c. 574, 586].