TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 54 Determinazione dei giorni d'udienza.
1. Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.
Art. 55 Distribuzione delle udienze tra i magistrati.
1. Il capo dell'ufficio di conciliazione distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.
Art. 56 Designazione del giudice per ciascuna causa.
1. Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'art. 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.
2. Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.
Art. 57 Rinvio dell'udienza di comparizione.
1. Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del Codice, la comparizione si intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato [c.p.c. 313 comma 4].
2. Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.
Art. 58 Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
1. Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del Codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
Art. 59 Dichiarazione di contumacia.
1. La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'articolo 171 ultimo comma del Codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza.
Art. 60 Tempo degli atti di istruzione.
1. Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.
Art. 61 Ordine di trattazione e discussione delle cause.
1. Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice e a quelle rinviate da precedenti udienze.
Art. 62 Udienza di discussione.
1. Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'art. 189 del Codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
2. L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Art. 63 Giudice decidente.
1. La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'art. 174 del Codice.
Art. 64 Abrogato
Art. 65 Querela di falso.
1. Il giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso [c.p.c. 221, 318], stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.
Art. 66 67 Abrogato
Art. 68 Istanza di conciliazione.
1. L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente [c.p.c. 321].
2. Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
3. Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.
Art. 69 Mancata comparizione della parte invitata.
1. Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.