SEZIONE III 

Dei provvedimenti

 

Art. 131 Forma dei provvedimenti in generale

1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

3. Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

Art. 132 Contenuto della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana.

2. Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

3. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Art. 133 Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

2. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

Art. 134 Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

1. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

2. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Art. 135 Forma e contenuto del decreto

1. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

2. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

3. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

4. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è dato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

 

 

NOTE