§ 6
Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale
Art. 228 Confessione giudiziale
1. La confessione giudiziale č spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
Art. 229 Confessione spontanea
1. La confessione spontanea puņ essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.
Art. 230 Modo dell'interrogatorio
1. L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.
2. Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.
3. Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice puņ sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.
Art. 231 Risposta
1. La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non puņ servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore puņ consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.
Art. 232 Mancata risposta
1. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puņ ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
2. Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
NOTE
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