SEZIONE II 

Del pignoramento

 

Art. 491 Inizio dell'espropriazione

1. Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

Art. 492 Forma del pignoramento

1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

2. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.

Art. 493 Pignoramenti su istanza di più creditori

1. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

2. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

3. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

Art. 494 Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

1. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

2. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

3. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

Art. 495 Conversione del pignoramento

1. In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

2. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

3. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

4. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

5. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

6. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

Art. 496 Riduzione del pignoramento

1. Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Art. 497 Cessazione dell'efficacia del pignoramento

1. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

 

 

NOTE