SEZIONE IV
Della vendita e dell'assegnazione
Art. 501 Termine dilatorio del pignoramento
1. L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
Art. 502 Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
1. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
2. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Art. 503 Modi della vendita forzata
1. La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
Art. 504 Cessazione della vendita forzata
1. Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
Art. 505 Assegnazione
1. Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
2. Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.
Art. 506 Valore minimo per l'assegnazione
1. L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
2. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
Art. 507 Forma dell'assegnazione
1. L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Art. 508 Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
1. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
2. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
NOTE
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