CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE I
Del pignoramento
Art. 513 Ricerca delle cose da pignorare
1.L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
2. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
3. Il pretore, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
4. In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Art. 514 Cose mobili assolutamente impignorabili
1. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Art. 515 Cose mobili relativamente impignorabili
1. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretore, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
2. Le stesse disposizioni il pretore può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Art. 516 Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
1. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
2. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
Art. 517 Scelta delle cose da pignorare
1. Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
2. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Art. 518 Forma del pignoramento
1. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
2. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
3. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
4. Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattrore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.
Art. 519 Tempo del pignoramento
1. Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi nè fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal pretore.
2. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
Art. 520 Custodia dei mobili pignorati
1. L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il pretore determina.
2. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.
Art. 521 Nomina e obblighi del custode
1. Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, nè il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
2. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
3. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
4. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del pretore e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.
Art. 522 Compenso del custode
1. Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
2. Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
Art. 523 Unione di pignoramenti
1. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.
Art. 524 Pignoramento successivo
1. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
2. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 secondo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.
3. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
NOTE
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