SEZIONE IV 

Della distribuzione della somma ricavata

 

Art. 541 Distribuzione amichevole

1. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in conformità.

Art. 542 Distribuzione giudiziale

1. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

2. Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

 

 

NOTE