SEZIONE IV
Della distribuzione della somma ricavata
Art. 541 Distribuzione amichevole
1. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in conformità.
Art. 542 Distribuzione giudiziale
1. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
2. Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
NOTE
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