SEZIONE II 

Dell'intervento dei creditori

 

Art. 563 Condizioni e tempo dell'intervento

1. Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

2. Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.

Art. 564 Facoltà dei creditori intervenuti

1. I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Art. 565 Intervento tardivo

1. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

Art. 566 Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

1. I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.

 

 

NOTE