CAPO II 

Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

 

Art. 57 Attivitā del cancelliere

1. Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivitā proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

2. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

3. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Art. 58 Altre attivitā del cancelliere

1. Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonchč alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 59 Attivitā dell'ufficiale giudiziario

1. L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 60 Responsabilitā del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

1. Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, č fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

 

 

NOTE