CAPO V
Dell'espropriazione di beni indivisi
Art. 599 Pignoramento
1. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
2. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600 Convocazione dei comproprietari
1. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
2. Se la separazione non è possibile, può ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.
Art. 601 Divisione
1. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
2. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
NOTE
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