CAPO VI
Dell'espropriazione contro il terzo proprietario
Art. 602 Modo dell'espropriazione
1. Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art. 603 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
1. Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
2. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Art. 604 Disposizioni particolari
1. Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.
2. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.
NOTE
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