TITOLO V 

DELLE OPPOSIZIONI

CAPO I 

Dell'opposizione del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione

SEZIONE I 

Delle opposizioni all'esecuzione

 

Art. 615 Forma dell'opposizione

1. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non č ancora iniziata, si puņ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.

2. Quando č iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilitą dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sč e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 616 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

1. Se competente per la causa č l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

 

 

NOTE