TITOLO V
DELLE OPPOSIZIONI
CAPO I
Dell'opposizione del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE I
Delle opposizioni all'esecuzione
Art. 615 Forma dell'opposizione
1. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non č ancora iniziata, si puņ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.
2. Quando č iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilitą dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sč e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 616 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
1. Se competente per la causa č l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
NOTE
|