SEZIONE II

Delle opposizioni agli atti esecutivi

 

Art. 617 Forma dell'opposizione

1. Le opposizioni relative alla regolaritą formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

2. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Art. 618 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

1. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sč e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dą, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

2. All'udienza dą con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che č poi decisa  con sentenza non impugnabile.

3. Sono altresģ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

 

 

NOTE