TITOLO VI
DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
CAPO I
Della sospensione del processo
Art. 623 Limiti della sospensione
1. Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Art. 624 Sospensione per opposizione all'esecuzione
1. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
2. Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.
Art. 625 Procedimento
1. Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
2. Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.
Art. 626 Effetti della sospensione
1. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Art. 627 Riassunzione
1. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
Art. 628 Sospensione del termine di efficacia del pignoramento
1. La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.