SEZIONE IV 

Dei procedimenti di istruzione preventiva

 

Art. 692 Assunzione di testimoni

1. Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 693 Istanza

1. L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

2. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

Art. 694 Ordine di comparizione

1. Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

Art. 695 Ammissione del mezzo di prova

1. Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

1. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.

2. Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

Art. 697 Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

1. In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

2. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Art. 698 Assunzione ed efficacia delle prove preventive

1. Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699 Istruzione preventiva in corso di causa

1. L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

2. Il giudice provvede con ordinanza.