SEZIONE II
Della competenza per materia e valore
Art. 7 Competenza del giudice di pace
1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi lire trenta milioni.
3. Abrogato
4. E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
4) Abrogato
Art. 8 Competenza del pretore
1. Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
2. E' competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;
2) abrogato;
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) abrogato
Art. 9 Competenza del tribunale
1. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Art. 10 Determinazione del valore
1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11 Cause relative a quote di obbligazione tra più parti
1. Se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.
Art. 12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
1. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
2. Abrogato
3. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Art. 13 Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
1. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
2. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.
3. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
Art. 14 Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
1. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
2. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
3. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
Art. 15 Cause relative a beni immobili
1. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.
2. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
3. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
Art. 16 Esecuzione forzata
1. Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore.
2. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale.
3. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.
4. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore.
Art. 17 Cause relative all'esecuzione forzata
1. Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
NOTE
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