CAPO IV
Dei procedimenti possessori
Art. 703 Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
1. Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.
2. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti.
Art. 704 Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
1. Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.
2. Può essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.
Art. 705 Divieto di proporre giudizio petitorio
1. Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
2. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.