TITOLO II 

DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE

CAPO I 

Della separazione personale dei coniugi

 

Art. 706 Forma della domanda

1.La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 707 Comparizione personale delle parti

1. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.

2. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

3. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708 Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

1. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

2. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

3. Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

4. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.

5. La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Art. 709 Notificazione della fissazione dell'udienza

1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 710 Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

1. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

2. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

3. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

Art. 711 Separazione consensuale

1. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

2. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

3. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

4. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

5. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.