CAPO IV 

Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

 

Art. 732 Provvedimenti su parere del giudice tutelare

1. I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

3. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

Art. 733 Vendita di beni

1. Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

2. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Art. 734 Esito negativo dell'incanto

1. Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'art. 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

2. Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.