CAPO VI
Dell'arbitrato internazionale
Art. 832 Arbitrato internazionale
1. Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.
2. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.
Art. 833 Forma della clausola compromissoria
1. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
2. E' valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.
Art. 834 Norme applicabili al merito
1. Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
2. In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.
Art. 835 Lingua dell'arbitrato
1. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.
Art. 836 Ricusazione degli arbitri
1. La ricusazione degli arbitri è regolata dall'art. 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.
Art. 837 Deliberazione del lodo
1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.
Art. 838 Impugnazione
1. All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.