ITOLO II 

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA 

CAPO I 

Procedimento

 

Art. 3 Accertamento dello stato di insolvenza

1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 

2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<<legge fallimentare>>), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Art. 4 Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale

1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale è soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare. 

2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge fallimentare.

Art. 5 Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza

1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27. 

2. L'imprenditore deve altresì depositare presso la cancelleria del tribunale: a) le scritture contabili; 

b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; 

c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso; 

d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

Art. 6 Ricorso dei creditori

1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito. 

2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero è insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.

Art. 7 Procedimento

1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, il quale può designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione può essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. 

2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. 

3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito dal tribunale.

Art. 8 Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: 

a) nomina il giudice delegato per la procedura; 

b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; 

c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; 

d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; 

e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; 

f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale. 

2. La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura. 

3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.

Art. 9 Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza

1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. 

2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonchè all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente è soggetto diverso da quest'ultimo. 

3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 10 Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa a norma dell'art. 8, comma 3. 

2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 11 Accoglimento dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria

1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'art. 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza. 

2. Quando è passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato già dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70. 

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 71, commi 2 e 3.

Art. 12 Rigetto del ricorso

1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. 

2. Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore. 

3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.