Art. 1 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49
1. Al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'art. 2, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo trattino;
b) all'art. 4, comma 1: l'elencazione dei rami prevista alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);>>;
l'elencazione dei rami prevista alla lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie).>>;
c) all'art. 11, comma 1, l'elencazione dei rami ivi prevista è sostituita dalla seguente:
<<1 (infortuni) e 2 (malattia); 3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate) e 10 (r.c. autoveicoli terrestri), specificando per quest'ultimo ramo, ad esclusione della responsabilità civile del vettore, il relativo importo; 8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni); 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali); 13 (r.c. generale); 14 (credito) e 15 (cauzione); 16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza).>>;
d) all'art. 16:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a: presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonchè una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; notificare preventivamente all'ISVAP le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.>>;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi.>>;
e) all'art. 17:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a: allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonchè una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; comunicare le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.>>;
f) all'art. 19 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<2-bis. Nella polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè nel contrassegno e nel certificato previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono essere indicati le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.>>;
g) all'art. 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<2-bis. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1, relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le attività poste a copertura delle relative riserve tecniche devono essere localizzate nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP.>>;
h) dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:
<<Art. 25-bis (Rappresentante per la gestione dei sinistri). -- 1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti deve nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione. 3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonchè di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libera prestazione dei servizi. 4. Le funzioni svolte dal rappresentante possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 26.>>.
Art. 2 Disposizioni particolari per i grandi rischi
1. Le tariffe dei premi per i rischi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sono soggette all'approvazione preventiva, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i rischi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 990 del 1969.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per le operazioni effettuate nel territorio della Repubblica dalle imprese ivi stabilite.
Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295
1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'art. 12: il secondo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente:
<<Essa non è altresì necessaria per l'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è prevista la presentazione delle sole condizioni di polizza.>>;
alla fine del primo periodo del quinto comma sono aggiunte le seguenti parole:
<<, ad eccezione dei grandi rischi per i quali è prevista l'approvazione delle sole condizioni di polizza.>>;
b) dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 28-bis (Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea). -- 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, in forma la Commissione della Comunità economica europea: a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea; b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad una impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione.
Art. 28-ter (Infrazioni al principio di reciprocità). -- 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta: a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo; b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di questa ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 3. Le competenti autorità nazionali non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di tre mesi, qualora vi sia stata una decisione in tal senso da parte della Commissione della Comunità economica europea. Il suddetto periodo è ulteriormente prorogato su conforme deliberazione del Consiglio della Comunità economica europea. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunità, nè all'acquisizione di partecipazione da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.>>.