TITOLO VI 

ESPROPRIAZIONE

Art. 60

1. I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità. 

2. L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-quater e seguenti in quanto compatibili. 

3. L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa.

Art. 61

1. L'espropriazione ha luogo per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. 

2. Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. 

3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale.

Art. 62

1. Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente.

Art. 63

1. Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di Presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.

Art. 64

1. Il lodo deve essere depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. é ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore.

2.  All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito alla espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli.

Art. 65

1. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le quali sono di competenza dell'Autorità giudiziaria. 

2. Nei casi però di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, il decreto non è soggetto ad alcun gravame. 

3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nella raccolta degli originali dei brevetti  a cura dell'Ufficio.