TITOLO VI 

PROCEDURA DI ESECUZIONE

 

Art. 67 

1. Il pignoramento del brevetto per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: 

1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti; 

2) la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva; 

3) la somma per cui si procede all'esecuzione; 

4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; 

5) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario. 

2. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. 

3. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

Art. 68

1. Si osservano nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. (Vedi ora art. 163, ultimo comma, c.p.c. del 1940. 

2. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel territorio della Repubblica, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l'Ufficio centrale dei brevetti. 

3. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.

Art. 69

1. L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia. 

2. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del brevetto, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignolamenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

Art. 70

1. La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Art. 71

1. La vendita del brevetto non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. 

2. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. 

3. Il Pretore, per la vendita e l'aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annuncio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo, il Pretore può stabilire che l'annuncio sia affisso nei locali del Consiglio e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura., ed in quelli dell'Ufficio centrale dei brevetti, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.

Art. 72

1. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.

Art. 73

1. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui brevetti per invenzioni industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. 

2. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente, a norma dell'art. 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita. 

3. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

Art. 74

1. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, il Pretore, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti. 

2. Il Pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non siansi accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare (Ora artt. 541-542 c.p.c. del 1940); quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile. 

3. I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del codice civile.

Art. 75

1. L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 65, per la cancellazione delle trascrizioni.

Art. 76

1. I brevetti per invenzioni industriali, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro. 

2. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile (ora artt. 670 e ss. c.p.c. del 1940), in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.

Art. 77

1. Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'Autorità giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'art. 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.