PARTE V
ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI
Art. 93 Ambito di attività
1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.
Art. 94 Incompatibilità
1. L'attività di promotore è incompatibile:
a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
Art. 95 Regole generali di comportamento
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'art. 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
Art. 96 Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.
4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.
5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
Art. 97 Conservazione della documentazione
1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia della seguente documentazione:
a) contratti promossi per suo tramite;b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;
c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.
2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.
3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.