TITOLO II
MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 9 Carta bollata
1. Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.
2. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le cento linee per foglio.
3. E` vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.
Art. 10 Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario
1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni.
Art. 11 Bollo straordinario
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
2. E` vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
Art. 12 Marche da bollo
1. L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
2. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
3. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
4. E` vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Art. 13 Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio
1. Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
2. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
3. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
1 - gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
2 - la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3 - l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
4 - la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
5 - l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
6 - la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
7 - il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
8 - la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
9 - il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10 - gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
11 - i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
12 - gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
13 - l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14 - le certificazioni dei pubblici ufficiali apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
15 - gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Art. 14 Speciali modalità di pagamento
1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.
2. L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
3. L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.
Art. 15 Pagamento in modo virtuale
1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
2. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.
4. L'Ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
6. L'Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva.
7. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno ed eventualmente corretta in relazione a modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di un'imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
8. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
9. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'Intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal primo gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuata nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
Art. 16 Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.