CAPO IV
Contratti di assicurazione
Disposizioni varie e finali
Art. 13 Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10: 1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565"; 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";
b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";
d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;";
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;
d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'articolo 11, così rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni"".
4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.
Art. 14 Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, è inserito il seguente: "Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".
2. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 15 Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Art. 16 Decorrenza
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 17 Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: "c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".
Art. 18 Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 19 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.