Calcolo dei termini di impugnazione nel processo tributario: ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 21 D.Lgs. 546/1992), appello alla Corte di secondo grado e ricorso per Cassazione (artt. 38, 51 e 62 D.Lgs. 546/1992; art. 327 c.p.c.), con sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969), proroga di sabato e festivi (art. 155 c.p.c.) e sospensione di 90 giorni per l’accertamento con adesione (art. 6, c. 3, D.Lgs. 218/1997). I calcoli avvengono solo nel tuo browser.
Termini processuali — Giustizia Tributaria (MEF) Servizi online e processo tributario telematico
Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21 D.Lgs. 546/1992). L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per 90 giorni.
Indica la data di notifica dell’atto.
Dopo la notifica del ricorso, la costituzione in giudizio (deposito telematico) va fatta entro 30 giorni (art. 22 D.Lgs. 546/1992). Il reclamo-mediazione (vecchio art. 17-bis) è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023.
Sentenza notificata da una parte: appello entro 60 giorni dalla notifica (art. 51). Sentenza non notificata: termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione/deposito (art. 38, c. 3, e art. 327 c.p.c.).
Indica la data.
Sentenza notificata: ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Sentenza non notificata: termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione (art. 62 D.Lgs. 546/1992; artt. 325 e 327 c.p.c.).
Indica la data.
Il calcolo applica sospensione feriale (1–31 agosto), slittamento del giorno iniziale in agosto e proroga di sabato e festivi nazionali. Casi particolari (notifiche a mezzo posta, litisconsorzio, revocazione, sospensioni straordinarie dei termini, definizioni agevolate) richiedono una verifica puntuale: contatta lo Studio.