Calcolo di sanzioni ridotte e interessi legali per il versamento tardivo di un tributo, secondo l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e l’art. 13 D.Lgs. 471/1997 (come modificati dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024). I calcoli avvengono solo nel tuo browser.
Il regime sanzionatorio (base 25% o 30%) è individuato automaticamente dalla data della violazione. Non sono considerate le ipotesi successive a controlli (schema d’atto, PVC: riduzioni 1/6, 1/5, 1/4).
Imposte erariali (IVA, IRPEF, IRES, ritenute, cedolare): imposta, sanzione e interessi si versano in F24 con codici tributo distinti; per le ritenute gli interessi si sommano al tributo nello stesso rigo, mentre la sanzione (8906) resta separata. IRAP: sezione Regioni, con il codice regione. Tributi locali (IMU): sanzioni e interessi si sommano all’imposta nello stesso rigo, barrando la casella “Ravv.” (vedi la pagina IMU). Imposta di registro locazioni: F24 ELIDE con codici 1507/1508 (prima registrazione) o 1509/1510 (annualità successive). Codici sanzioni/interessi aggiornati alla Ris. AdE 12/E/2023 (dal 2/5/2023 la cedolare secca usa 8940/1940; soppressi 8913 e 1992). In caso di dubbio, chiedi allo Studio.